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Art. 1. Denominazione
È costituta un’Associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Soft Air BLACK MAMBA, in breve “A.S.D. soft air BLACK MAMBA”, di seguito indicata semplicemente con il termine: Associazione.
Art. 2. Sede e durata
La sede della Associazione è in BORGOSESIA, via Nicolao Sottile, 18. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
Art. 3. Scopo
L’Associazione si riconosce in particolare nei seguenti valori
- la libertà associativa delle persone;
- la democraticità dell’organizzazione associativa fondata sulla sovranità dell’Assemblea e l’eleggibilità libera degli organi direttivi.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere il gioco del Softair, organizzando gare tra soci e gare con altre Associazioni, passando piacevoli giornate all'aria aperta in compagnia di amici.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la Associazione potrà:
1. perseguire finalità sportive dilettantistiche, amatoriali e ricreative attraverso la gestione di attività sportive dilettantistiche agonistiche e non agonistiche, didattiche, ricreative ed aggregative ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero;
2. svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di immobili, di impianti ed attrezzature sportive e ricreative per il conseguimento delle finalità sociali;
3. partecipare alla promozione, all’organizzazione e allo svolgimento di gare ed in generale all’attività sportiva dilettantistica del Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN a cui l’associazione intende affiliarsi e ad eventuali altre Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui intenderà aderire;
4. promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
5. svolgere attività ricreative in favore dei propri soci correlate allo scopo sociale, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
Ove lo ritenga opportuno, presso la propria Sede o presso altre strutture, in funzione complementare alla diretta attuazione delle attività istituzionali, potrà svolgere anche attività commerciali in forma non esclusiva o principale né prevalente, riservate agli iscritti, associati o partecipanti nel rispetto delle norme vigenti. Potrà, inoltre, organizzare raccolte pubbliche di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dei fini istituzionali.
L’Associazione intende affiliarsi al Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché allo statuto e ai regolamenti del Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità competenti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
L'Associazione potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o Società aventi finalità analoghe alle proprie.
L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio annuale.
Essa è apolitica e apartitica, opera senza distinzione etniche, ideologiche o confessionali e non ha fini di lucro, pertanto, non distribuisce né direttamente né indirettamente gli eventuali utili e/o avanzi di gestione.
Quale nucleo spontaneo di vita associativa è un organismo patrimonialmente, operativamente e amministrativamente autonomo e gode di tutte le agevolazioni previste dalle leggi per tutte le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
L’associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.
Art. 4. Soci
- Possono essere soci dell’associazione persone fisiche di ambo i sessi, italiane o straniere, in numero illimitato.
- La qualità di socio si acquista su richiesta dell’interessato formalizzata con la comunicazione dei propri dati anagrafici da iscrivere nel Libro dei Soci e con il versamento della quota associativa annuale. Nelle riunioni periodiche il Consiglio Direttivo prende atto delle iscrizioni e delibera eventuali esclusioni per morosità o indegnità. Il Consiglio Direttivo può respingere le domande senza essere tenuto a rendere note le ragioni. Per i soci minori di età la domanda deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
- Non sono ammessi soci temporanei.
- Perdono la qualifica di Socio, con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, i tesserati che non rispettino le norme statutarie e/o comunque tengano un comportamento in contrasto con le finalità dell’Associazione o siano lesivi dell’immagine della stessa.
- La qualifica di Socio viene meno per decadenza automatica, qualora non venga rinnovata l’iscrizione all’Associazione e non venga versata la quota associativa annuale.
- Ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, ma non è liberato degli obblighi assunti nei confronti dell’Associazione, senza la deliberazione del Consiglio Direttivo.
- La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
- Per qualsiasi causa venga meno il rapporto associativo, il socio non può né ripetere dall’Associazione quanto ad essa versato per contributi o a qualunque altro titolo, né rivalersi sull’Associazione.
Art. 5. Diritti e doveri dei soci
I soci, a seguito della comunicazione dei dati anagrafici, della loro iscrizione nel Libro Soci e del versamento della quota associativa annuale, hanno il diritto di ricevere la tessera dell’Associazione.
Tutti i soci maggiori di età godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto. I soci minorenni votano attraverso coloro che esercitano la potestà genitoriale o la tutela. Il diritto di partecipazione alle assemblee sociali e il diritto di voto verranno automaticamente acquisiti dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Il voto è libero e individuale; non sono ammesse deleghe.
Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 12.
La qualifica di socio dà diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall’Associazione.
I soci maggiori di età hanno, in particolare, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
I soci hanno il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome della Associazione e di osservare lo Statuto e le norme regolamentari dell’Associazione, le delibere e le decisioni dei suoi Organi, le regole dettate dagli organismi ai quali l’Associazione aderisce nonché di versare la quota associativa fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Art. 6. Decadenza dei soci
La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:
a) per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio direttivo;
b) per radiazione deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell’Associazione o al perseguimento del fine sociale.
Il socio, che per qualsiasi causa, abbia cessato di appartenere alla Associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 7. Organi sociali
Gli organi della Associazione sono:
- l’Assemblea generale dei soci;
- il Presidente
- il Consiglio direttivo.
Art. 8. Funzionamento dell’assemblea
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all’atto della richiesta ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.
La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci maggiori di età non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e in regola con il pagamento della quota associativa annuale. I soci minorenni votano attraverso coloro che esercitano la potestà genitoriale o la tutela.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio direttivo intervenuto all’Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art. 9. Validità delle assemblee
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Sia l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
Art. 10. Assemblea ordinaria
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della Associazione o comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario.
Spetta all’Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito:
- all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno;
- all’approvazione dei regolamenti sociali;
- alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo;
- a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.
Art. 11. Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione oppure comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano) almeno 15 giorni prima dell’adunanza. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e modifica dello statuto sociale;
- scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
L’assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica qualora ciò si rendesse opportuno per l’ampliamento delle attività statutarie.
Art. 12. Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, compreso il Presidente. È presieduto dal Presidente dell’Associazione e nomina, nel proprio ambito un VicePresidente ed un Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell’ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. I Consiglieri non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.
Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e tenuto conto dei divieti e delle incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo viene convocato senza particolari formalità, anche telefonicamente o a mezzo fax, con preavviso di almeno 24 ore.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art. 13. Compiti del Consiglio direttivo
Sono compiti del Consiglio direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- predisporre la relazione sulla gestione e redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea;
- deliberare la convocazione delle assemblee dei soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi l’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
- attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall’Assemblea dei soci;
- affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando comunque che in caso di divergenze le decisioni del Consiglio direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati;
- curare l’ordinaria e straordinaria amministrazione, l’attività sociale e gestire i fondi e i beni dell’Associazione nell’ambito degli indirizzi di massima espressi dall’Assemblea;
- determinare l’ammontare delle quote associative e dei contributi;
- nelle riunioni periodiche deliberare l’esclusione dei soci per morosità o indegnità;
- ratificare i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente.
Art. 14. Dimissioni
Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nella prima Assemblea.
Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’“Associazione”, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.
Art. 15. Il Presidente
- Assume la rappresentanza legale e negoziale dell’Associazione.
- È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni.
- Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
- Esercita potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione e sulla amministrazione.
- E’ responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, dell’attuazione del programma e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione.
- Adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari a evitare pregiudizio alla Associazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo.
- Firma la corrispondenza che impegna comunque l’Associazione.
- In caso di assenza o temporanei impedimenti, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano in carica.
Art. 16. Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 17. Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 18. Gestione finanziaria
- La responsabilità della Gestione è assunta dal Presidente solidalmente con il Consiglio Direttivo.
- L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
- È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- Il Consiglio direttivo redige annualmente il rendiconto economico-finanziario della Associazione, da sottoporre all’approvazione assembleare.
Il rendiconto deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della Associazione.
Il rendiconto economico-finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.
- Per le occasionali raccolte pubbliche di fondi sarà redatto apposito e separato rendiconto con le modalità e i tempi previsti dal D. Lgs. 460/97 art. 8.
- Per le eventuali attività commerciali, non prevalenti ed esercitate in forma né esclusiva né principale, sarà tenuta contabilità separata e, a seguito di opzione, anche ai sensi della legge 398/91, nei limiti dei proventi previsti, e ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 460/97.
- Le attività dei componenti eletti dagli organi istituzionali è gratuita; il Consiglio Direttivo potrà prevedere rimborsi spese.
- L’attribuzione di collaborazioni è distinta e non incompatibile con la funzione di componenti elettivi degli organi istituzionali.
- Per l’eventuale controllo o accertamento della regolare amministrazione potranno essere nominati dal Consiglio Direttivo i Revisori dei Conti nelle forme consuete, per la stesura di una relazione di merito.
Art. 19. Entrate
- Le entrate sono costituite:
- Dalle quote annuali di iscrizione/tesseramento e dai contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- Dai proventi derivanti da attività istituzionali e/o di altra natura occasionale e non prevalente;
- Da eventuali contributi pubblici o privati;
- Da legati o donazioni.
- Le quote e i contributi versati dai Soci rimangono acquisiti definitivamente dall’Associazione.
Art. 20. Il patrimonio
- Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà e/o comunque acquisiti.
- Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non quello per il quale l’Associazione è stata costituita e/o per il raggiungimento e lo sviluppo delle proprie finalità e attività istituzionali.
- In caso di scioglimento, la destinazione dei beni patrimoniali sarà deliberata dall’Assemblea ai sensi dell’art. 21 del presente Statuto.
Art. 21. Scioglimento
Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, nominerà uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, le eventuali attività finanziarie e patrimoniali, che residuano dopo il pagamento di tutti gli impegni, sono devolute ad altra associazione che abbia finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22. Clausola compromissoria
I soci si impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi. Le vertenze eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti saranno demandate ad arbitrato irritale, il cui lodo avrà significato e valore di transizione, a mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti e il terzo dai due così eletti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Vercelli. Il ricorso alla procedura arbitrale sarà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato con ricevuta di ritorno all’altra parte, contenente la nomina dell’arbitro, sottoscritta per accettazione da questi. Nei quindici giorni successivi alla data del timbro della ricevuta e sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente, dovrà apporre in calce all’avviso la propria firma per accettazione. In difetto la nomina sarà di competenza del Presidente del Tribunale di Vercelli, su semplice istanza di parte.
Nel quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, presidente del Collegio. Difettando l’accordo, la nomina sarà deferita a cura di una delle parti o di uno dei due arbitri, al Presidente del Tribunale di Vercelli.
Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall’accettazione del terzo arbitro.
Quest’ultimo avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. Ogni decisione anche istruttoria sarà presa fra gli arbitri a maggioranza.
Art. 23. Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni e del Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN a cui la Associazione intende affiliarsi ed in via residuale le norme del codice civile e le leggi speciali in materia. |
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